Come Scrivere e Sottoscrivere un Testamento Olografo
Per lascito testamentario si intende quegli atti sottoscritti dal testatore al fine di portare a conoscenza di terzi le sue volontà e di imprimerne efficacia mortis causa (scusate la definizione grossolana, ma meglio di così non riesco a darla)
Si possono avere due distinti tipi di testamento: quello pubblico e quello olografo.
Mentre il primo, quello pubblico, deve essere sottoscritto in presenza di un notaio che ne autentichi l’interezza e la titolarità dello stesso. il secondo può venir sottoscritto da chiunque
Puo’ essere validamente steso da chiunque abbia compiuto la maggiore eta’, non sia interdetto o incapace di intendere e di volere nel momento della stesura.
Per quanto riguarda la capacita’ di testare, disciplinata dalla legge nazionale del disponente, l’art. 591 c.c. precisa che essa e’ propria di tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge: nel caso di incapacita’ il testamento puo’ essere impugnato da chiunque vi abbia interesse nel termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui e’ stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Il testamento, essendo espressione delle ultime volonta’ del testatore, puo’ essere revocato o modificato in qualsiasi momento. Cio’ puo’ avvenire con la stesura di un nuovo testamento, con cui quello vecchio viene espressamente revocato oppure che contiene disposizioni del tutto o in parte incompatibili con il testamento precedente.
Naturalmente un testamento puo’ essere anche semplicemente distrutto, qualora il testatore non dovesse piu’ essere d’accordo con il contenuto dello stesso.
Il testamento olografo deve essere scritto INTERAMENTE di proprio pugno, datato (indicando oltre al giorno, mese ed anno anche il LUOGO) e firmato. Puo’ essere steso su qualsiasi tipo di carta.
L’olografia della scrittura. La legge prevede che il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (684).
La mancanza del requisito dell’olografia, ad esempio in caso di testamento scritto da un terzo o con macchina da scrivere, comporta la nullita’ del testamento.
Secondo la dottrina maggioritaria, la scrittura deve avere il carattere della abitualita’, intendendosi per scrittura abituale qualsiasi scrittura che sia usata con frequenza dal testatore e sia tale da individuarne la personalita’.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Il codice civile richiede che il testamento sia sottoscritto dall’autore dell’atto. La sottoscrizione deve essere autografa, deve essere apposta alla fine del documento e deve essere idonea a designare con certezza la persona del testatore. L’art. 606 cc. prevede la nullita’ in caso di mancanza del requisito della sottoscrizione. Preceduto dalla scritta “Li’”, e’ obbligatorio indicare il luogo della sottoscrizione.
Se anche non e’ fatta indicando nome e cognome, e’ tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verita’ della data e’ ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacita’ del testatore (591), della priorita’ di data tra piu’ testamenti (682) o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento (651, 656, 657).
La persona da beneficare va indicata con precisione; e’ nulla la disposizione con la quale si rimette ad altri l’arbitrio di determinare la quota di eredita’, l’oggetto o la quantita’ del bene da assegnare; non sono ammesse condizioni impossibili e quelle contro l’ordine pubblico, la morale o che impediscano di sposare.
Evitare di lasciare una qualche cosa con l’obbligo di non venderla (sarebbe nulla la disposizione).
Il testamento deve indicare quali beni sono destinati a quali eredi, nel rispetto delle quote assegnate dal diritto di famiglia agli eredi legittimi. Soltanto nel caso in cui il testatore non abbia parenti in vita fino al settimo grado puo’ decidere a chi assegnare il 100% del suo patrimonio.
Se il testamento proclama un erede universale in presenza di eredi legittimari, questi possono impugnare il testamento ed ottenerne la nullita’.
La legge dunque prevede che il testatore garantisca sempre ai suoi parenti piu’ stretti (coniuge, figli legittimi e naturali, ascendenti legittimi quali genitori o in mancanza nonni) una quota di eredita’. La quota che per legge va destinata ai parenti piu’ stretti si chiama appunto legittima o riserva. (Art. 735 C.C.)
Spero di essere stato abbastanza chiaro nell’esposizione
Ciao Alla Prossima
Marco